IL PRETORE
   Dato atto che nessuno e' comparso all'udienza di prima comparizione
 del 3 luglio 1996, sciogliendo la riserva che precede:
   I.  -  La  presente controversia e' stata introdotta con ricorso ex
 art. 619  c.p.c.  avanti  a  questo  pretore,  il  quale  ha  fissato
 un'udienza   anticipata  per  la  sola  trattazione  dell'istanza  di
 sospensione dell'esecuzione ed altra udienza,  appunto  al  3  luglio
 1996  per  la  cognizione  ordinaria.    All'udienza  fissata  per la
 trattazione dell'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione  le  parti
 vennero  rimesse ad altra udienza sempre per la trattazione de qua e,
 quindi, in tale udienza, sulla comparizione della sola parte opposta,
 all'udienza del 3 luglio 1996, che era un'udienza ex art. 180  c.p.c.
 in funzione della cognizione ordinaria.
   In  assenza  di  comparizione  delle  parti  in  tale  udienza,  il
 giudicante dovrebbe fare  applicazione  della  norma  dell'art.  181,
 secondo   comma,   c.p.c.,   nel  testo  risultante  dalla  inopinata
 modificazione apportata dall'art.  4,  comma  1-bis    del  d.-l.  18
 ottobre  1995  n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n.
 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15, comma  5,
 legge n. 400/1988.
   In  particolare,  il  testo  dell'art. 181, primo comma, nuovamente
 reintrodotto dispone che "se nessuna  delle  parti  comparisce  nella
 prima  udienza,  il  giudice  fissa una udienza successiva, di cui il
 cancelliere da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti comparisce alla nuova udienza, il giudice,  con  ordinanza  non
 impugnabile,  dispone  la  cancellazione della causa dal ruolo". Tale
 testo, salva la sostituzione del riferimento  al  giudice  istruttore
 del   vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento  al
 "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale  civile
 della  figura  del  giudice  istruttore),  e'  quello  che nel nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio  1950
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per  effetto  del  rinvio  (formale o ricettizio che sia) dell'art.
 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la  disciplina  dell'assenza
 delle  parti  costituite in prima udienza, nel senso della previsione
 di un rinvio dell'udienza,  e'  ridiventata  applicabile  anche  alle
 udienze  successive  all'udienza  di  prima comparizione. Per cui, il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla quale e' consentito alle parti costituite,  se  sono  d'accordo,
 ovvero  all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del
 procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della  dilazione
 e  senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia conforme a Costituzione e sulla base di questo  convincimento  ha
 gia'  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996  resa  nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  s.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13  maggio  1996  nella
 causa  fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo
 Anna  (n.    6264/1995  r.g.c.),  nella  quale   le   ragioni   della
 incostituzionalita'   sono  state  aggiornate  al  lume  del  recente
 disconoscimento  da parte della Corte costituzionale della rilevanza,
 ai fini della  regolamentazione  del  processo  civile,  della  norma
 dell'art.  97  della Costituzione.  Nella recente sentenza n. 84/1996
 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma  dell'art.
 97  rileverebbe  solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della  concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il   profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella
 citata  ordinanza  del  13  maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita' dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art.    97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II.  -  Con la presente ordinanza si intende sollevare questione di
 legittimita' dell'art.  181,  primo  comma,  c.p.c.  sulla  base  del
 richiamo  integrale  (del  resto  gia' avvenuto in altre ordinanze di
 rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione)  delle
 ragioni  esposte  nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a proposito della
 questione di costituzionalita' sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale
 ordinanza, del resto, si evidenzio' come la Corte costituzionale, ove
 accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio  dichiarare
 incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c.
   Pertanto,  in  questa sede si intendono richiamate integralmente le
 motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.
   In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio,  si
 osserva  che  essa  e'  manifesta,  poiche'  il  giudicante  dovrebbe
 necessariamene provvedere  ad  applicare  la  norma  denunciata  come
 incostituzionale  e  fissare  una  nuova  udienza,  anziche' disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere
 secondo la disciplina  che  si  reputa  conforme  alla  Costituzione,
 siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.